Dopo la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica sono proliferate società e procacciatori d’affari che ricevono contratti di agenzia da aziende che gestiscono il servizio. In questo nuovo scenario si sono anche verificate numerose ipotesi di raggiro perpetrate a danno dei condomìni e dei rispettivi amministratori.
Non a caso, in tali ultime situazioni, si discorre di “truffa”, ovvero del delitto disciplinato dall’articolo 640 codice penale, a mente del quale: «Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032».
Ora, si è posto il dubbio, più che legittimo, di chi fosse, per tali fattispecie in ambito condominiale, il soggetto in grado di presentare querela nei confronti dell’autore del reato.
L’amministratore è legittimato
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Penale, con Sentenza 51543 del 20 novembre 2019, tenta di fornire una risposta al quesito, in ragione di un caso da essa trattato.
A fronte di un ricorso con cui l’imputato lamentava la carenza di legittimazione a sporgere querela da parte dell’amministratore – in quanto, ad avviso del medesimo il diritto ad agire spettava esclusivamente ai condòmini – i giudici di legittimità hanno affermato che tale domanda fosse illegittima.
Il danno è anche indiretto
Per i giudici la condotta fraudolenta in disamina, intanto, cagiona un danno diretto subito dall’amministratore (in termini di conseguenze negative patrimoniali), in quanto obbligato all’adempimento delle prestazioni relative ai contratti di fornitura e alla gestione dei rapporti con i condomìni, cui erano destinate le erogazioni dell’energia elettrica.
Non solo. I giudici di legittimità sono andati anche oltre l’affermato assunto e hanno precisato, richiamando una precedente sentenza (Sez. 2, n. 20169 del 03/02/2015, Olivieri, Rv. 263520), che : «la coesistenza di più soggetti che possano rivestire la qualità di persona offesa in relazione al delitto di truffa è stata declinata dalla giurisprudenza di legittimità enunciando il principio secondo il quale anche il terzo danneggiato dal delitto di truffa, seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, è legittimato a proporre querela».
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