Quando l’amministratore contrae un’obbligazione con un terzo fornitore coesistono due obbligazioni distinte, rispettivamente, l’una, esterna, concernente l’intero debito che trae fondamento dal titolo “contratto” e l’altra, interna, riguardante i singoli condòmini, tenuti a partecipare a norma della previsione di cui all’articolo 1123 codice civile, in forza della titolarità del diritto reale di che trattasi.
Published Gennaio 7, 2020 by Avv. Rosario Dolce
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