“La nevicata è prevedibile in località montane o comunque in città in cui è normale che in inverno si verifichi: non lo è, invece, in altre zone, dove l’evento può davvero considerarsi eccezionale. […]”.
Lo scivolamento di una massa nevosa formatasi sul tetto – allorché la stessa abbia perso aderenza con la superficie e abbia iniziato, in assenza di accorgimenti tecnici, la caduta a blocchi verso il suolo – è stato ritenuto, dal Giudice di Pace di Campobasso, con Sentenza del 27.10.2016, un fenomeno di pericolo prevedibile che, in quanto tale, non può ritenersi idoneo ad integrare il “caso fortuito” e, dunque, ad elevarsi a fattore in grado di escludere la responsabilità del condominio.
Il fatto. Il proprietario di un’autovettura ha fatto causa ad un condominio molisano a causa dei danni provocati al suo veicolo dalla caduta di un grosso blocco di ghiaccio, misto a neve, dal tetto condominiale.
All’uopo, questi ha argomentato che la neve, da quando comincia a depositarsi sul tetto dello stabile condominiale e sino a quando non si scioglie, diventa in un certo senso una parte comune dell’edificio e, in quanto tale, entra a far parte di quei beni che la legge pone sotto la custodia del condominio.
Di conseguenza,ha affermato che si pone a carico dei condomini l’obbligo del risarcimento dei danni provocati all’autovettura dalla caduta dei blocchi di neve e di ghiaccio dal tetto dell’edificio.
La Sentenza. L’art. 2051 del c.c. prevede la responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, e dunque sul dovere che incombe al soggetto di vigilare in modo da impedire che arrechi danni ai terzi.
Pertanto il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (Cassazione Civile, sez. III, 6.7.2004, n. 12329; anche se Cass. sez. III, 22.2.2008, n. 4591).Ancora la Suprema Corte con la sentenza n. 10860 del 28.06.2012, in una fattispecie analoga a quella di che trattasi, ha statuito “la responsabilità ex. art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode”.
Pertanto, “L’unico modo per liberare il condominio da tale responsabilità è la prova del caso fortuito”
Il caso fortuito, in particolare, si risolve sempre in un fenomeno imprevedibile in relazione al quale non può muoversi alcuna censura all’autore materiale dell’illecito. Ergo, la nevicata è prevedibile in località montane o comunque in città in cui è normale che in inverno si verifichi: non lo è, invece, in altre zone, dove l’evento può davvero considerarsi eccezionale.
A ogni modo, il fatto che assume rilievo, nella fattispecie, è quello successivo all’abbondante nevicata, quello cioè dello scivolamento della massa nevosa formatasi sul tetto allorché la stessa abbia perso aderenza con la superficie e abbia iniziato, in assenza di accorgimenti tecnici, la caduta a blocchi verso il suolo.
Questo è stato ritenuto, dal giudicante, un fenomeno di pericolo prevedibile che, in quanto tale, non può ritenersi fortuito ed idoneo ad escludere la responsabilità del condominio, siccome non è stato prontamente segnalato, con opere o segnali inequivocabilmente idonei.
Conclusione. Secondo il giudice molisano, l’accidentale caduta di neve e ghiaccio dal tetto condominiale e il conseguente danneggiame
danneggiamento provocato a terzi, comporta una responsabilità per cose da custodia (articolo 2051 codice civile) del condominio.
In comuni montani, come quello di Campobasso, per salvare la compagine da responsabilità non rileva l’eccezionalità della nevicata ma solo la preventiva adozione di quei accorgimenti tecnici e segnaletici volti ad ovviare a situazione di pericolo.
Fonte http://www.condominioweb.com/neve-sul-tetto-in-caso-di-caduta-la-responsabilita-e.13294#ixzz4TOQDalTB
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Il proprietario e responsabile Se un passante viene colpito e ferito da un cumulo di neve caduta da un tetto, il proprietario dell’abitazione puo essere chiamato a rispondere del danno.