Nel caso di comproprietà immobiliare, al fine di escludere la responsabilità del proprietario che non abbia commissionato materialmente lavori “abusivi”, occorre che egli dimostri, anche soltanto a livello di dati indiziari, che non abbia interesse all’abuso e non sia stato nelle condizioni di impedirne l’esecuzione.
Viceversa è irrilevante dimostrare di voler procedere alla semplice divisione dell’immobile. Ciò, in estrema sintesi, è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la Sentenza n.49017/2019 appena pubblicata.
Responsabilità omissiva
La responsabilità del comproprietario “non committente” viene configurata non come responsabilità omissiva, per difetto di vigilanza (di cui all’articolo 40, secondo comma, codice penale), bensì quale responsabilità “commissiva”.
Nel caso di condotta commissiva, dunque, il giudizio controfattuale va effettuato chiedendosi se, ipotizzando non avvenuta la condotta commissiva descritta, l’evento si sarebbe ugualmente verificato.
La colpevolezza del proprietario dell’immobile o del suolo su cui è stata edificata l’opera illegittima può essere desunta dalla presenza di el ementi, anche indiziari, in grado di far sostenere la sua compartecipazione, parimenti morale, alla fattispecie di reato.
I comportamenti
Tra i comportamenti da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa, anche singolarmente individuabili, la giurisprudenza di legittimità, più in generale, a titolo esemplificativo, individua i seguenti. In particolare:
• la piena disponibilità della superficie edificata;
• l’interesse alla trasformazione del territorio;
• i rapporti di parentela o affinità con l’esecutore del manufatto;
• la presenza e la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori;
•il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria;
• la fruizione dell’immobile secondo le norme civilistiche sull’accessione (cfr Cassazione Sez. 44202 del 10/10/2013 – dep. 29/10/2013, Menditto, Rv. 257625; Sez. 3).
È comunque opportuno operare una distinzione, non sempre agevole in concreto, tra condotta omissiva e condotta commissiva connotata e dall’elemento soggettivo.
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