Rimessa alla Corte di giustizia Ue l’incompatibilità tra amministratore e agente immobiliare

Il Consiglio di Stato con l’ordinanza 3655/2023 ha sollevato questione di pregiudizialità invitando la Corte di Giustizia Ue, ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a pronunciarsi sull’assunta incompatibilità tra la professione di agente immobiliare e quella di amministratore professionista di parti comuni nel condominio degli edifici.

La vicenda processuale

Il caso da cui si origina il procedimento giurisdizionale era collegato all’impugnazione di un avviso della Camera di commercio locale a un amministratore condominiale, contenente l’inibizione ex articolo 7 comma 2 del Dm 26 ottobre 2011 alla prosecuzione dell’attività di mediazione in immobili «stante la situazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo 5 comma 3 della legge 39/1989 e successive modifiche».

Prima di arrivare davanti al terzo grado di giudizio le due sentenze che si erano avvicendate avevano respinto l’azione di gravame del professionista, legittimando l’interpretazione che la norma predetta nel testo vigente (come suggerito dalla parte ricorrente e conformemente al diritto euro-unitario) dovesse essere interpretato nel senso di scongiurare un conflitto attuale di interessi mediante una verifica caso per caso delle situazioni coinvolte (non essendo accettabile l’individuazione di incompatibilità astratte e assolute).

Per maggiore approfondimento

https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/rimessa-corte-giustizia-ue-incompatibilita-amministratore-e-agente-immobiliare-AFt9GAV

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