L’articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo n. 276/2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro, aggiornato al D.Lgs. n. 104/2022, prevede che: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Si discute in giurisprudenza, con esiti ondivaghi, se la norma in disamina possa o meno applicarsi al Condominio negli edifici, quale “datore di lavoro” nell’ambito dei contratti di appalto (si pensi, ad esempio, a quello inerente la pulizia delle parti comuni) stante la preclusione che la disposizione applica alla solidarietà nel caso in cui il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.
A mettere ordine alla materia vi ha finalmente pensato la Corte di Cassazione con la Ordinanza nr 19514 del 10 luglio 2023, la quale ha precisato che il “datore di lavoro” che, in alternativa all’imprenditore, è responsabile solidale ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/ 2003, comma 2, non può identificarsi puramente e semplicemente con lo stesso committente presso cui l’attività oggetto dell’appalto viene eseguita; infatti, se così fosse sarebbe stato sufficiente prevedere l’obbligo di solidarietà riferendosi semplicemente al “committente” dell’appalto.
Viceversa, il datore di lavoro diretto dei dipendenti per i quali si è verificato l’inadempimento contributivo, è l’appaltatore e non il committente e la garanzia della solidarietà aggiunge un debitore a quello principale.
Dall’altra parte, potrebbe essere attratto nell’orbita della solidarietà il committente che assume la veste di imprenditore, ai sensi dell’articolo 2082 codice civile, intesa in senso oggettivo, come attività economica organizzata atta a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi (Cass. n. 16612 del 19/06/2008).
In ogni caso, il condominio è escluso da questa fattispecie. Questo ultimo soggetto, infatti – per come testualmente riportato in Ordinanza – non svolge attività d’impresa, non partecipa per propri scopi istituzionali al decentramento produttivo e non assume, soprattutto ai fini lavoristici, un rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condomini (cfr. Cass., 11 gennaio 2012, n. 177; vd. Cass. SS.UU. n. 10934 del 2019) posto che si tratta di un ente di gestione dei beni comuni.
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