La dichiarazione di nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo ai condòmini, se non impugnata, diventa definitiva

Il recupero dei crediti condominiali da parte dei terzi passa dalla differenza tra opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi. Il titolo V del Libro III del Codice di procedura civile ne disciplina le differenze, distinguendo l’opposizione all’esecuzione prevista dall’ articolo 615 Codice procedura civile, dall’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 Codice procedura civile, nonché dall’opposizione di terzo ex articolo 619 Codice procedura civile.

L’opposizione all’esecuzione e quella agli atti esecutivi

Si fa riferimento all’opposizione all’esecuzione quando occorre censurare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per mancanza, ad esempio, del titolo esecutivo; oppure quando la pretesa è stata già soddisfatta. Viceversa, si fa riferimento all’opposizione agli atti esecutivi quando occorra contestare la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, delle notificazioni e degli atti esecutivi posti in essere.

In linea di massima, si suole dire che mentre l’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 Codice procedura civile contesta l’an debeatur (se sia dovuto qualcosa) ossia l’effettiva debenza delle somme, l’opposizione agli atti invece lamenta il quomodo dell’esecuzione e, dunque, la sua regolarità formale.

Ora, degli effetti formali che discendono dalla scelta dello strumento conseguono effetti sostanziali di impatto procedurale, degni di nota. Di essi parla la Cassazione nella sentenza 33124 del 29 novembre 2023 contestualizzando la vicenda nell’ambito di un’azione di recupero dei crediti effettuata da parte dei condòmini morosi.

Il caso

L’ appaltatore, avendo svolto lavori di manutenzione straordinaria per il condominio e lamentando il mancato pagamento del saldo, decideva di agire in via monitoria ed ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti di questo ultimo. Senonché, a fronte del mancato pagamento dello stesso da parte della compagine, una volta acquisito dall’amministratore l’elenco dei condòmini morosi, notificava un atto di precetto ad uno di essi e riceveva, da parte di questo, un’opposizione in cui si lamentava la omessa notifica del titolo esecutivo.

A tal riguardo, gli opponenti richiamavano un consolidato orientamento della Suprema corte, secondo il quale per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino in base a titolo esecutivo formatosi contro il condominio, occorra preventivamente notificare personalmente detto titolo ed il precetto al singolo condomino (Cassazione 22856/2017; Cassazione ordinanza 8150/2017). La causa in sé giungeva dinanzi alla Cassazione alternando esiti diversi nei due gradi di giudizio.

Da ultimo, la Corte di appello di Bari aveva rigettato la dedotta opposizione dei condòmini morosi, ritenendo che il titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio potesse essere posto a fondamento delle obbligazioni parziarie gravanti sugli stessi in base alle rispettive quote (senza bisogno di ulteriore notifica), e dopo avere accertato che il credito verso i condòmini precettati, in difetto di prova contraria, fosse quello indicato dall’amministratore condominiale all’appaltatore.

Tuttavia, il giudice di legittimità ha ribaltato ancora una volta l’esito del giudizio, seppure in ragione di questioni meramente formali, ma di notevole impatto sostanziale.

La sentenza

Secondo, infatti, la Corte di cassazione, nella fattispecie, non si sarebbe filtrata a monte la natura dell’opposizione, a seconda se di trattasse di opposizione all’esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi.

Il giudice di prime cure (Tribunale di Bari), infatti, nel dichiarare la nullità del precetto, pur senza qualificare i vizi riscontrati e i rimedi relativi, aveva adottato una duplice ratio decidendi, da un lato basandosi sulla ritenuta insussistenza di un titolo esecutivo nei confronti dei condòmini per essere stato ottenuto il decreto ingiuntivo esecutivo solo a carico del condominio (fattispecie in astratto legittimante l’opposizione all’esecuzione), e dall’altro basandosi sulla mancata notifica di tale titolo esecutivo ai condòmini prima della notifica del precetto.

La lamentata omessa notifica del titolo in forma esecutiva prima della notifica del precetto, però, non dà luogo a sua volta ad un’ipotesi di opposizione all’esecuzione, perché determina una mera irregolarità formale della procedura esecutiva, da denunciare nelle forme e nei termini preclusivi di cui all’articolo 617 comma 1° Codice procedura civile (vedi sulla qualificazione come opposizione agli atti esecutivi e non all’esecuzione del vizio di mancata notifica preventiva al precetto del titolo esecutivo Cassazione 9 novembre 2021, numero 32838).

Da tale diversa qualificazione, che non é stata compiuta dal Tribunale di Bari, derivava allora che la sentenza dallo stesso emessa, nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del precetto, perché non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, integrasse una pronuncia su un’opposizione agli atti esecutivi e non su un’opposizione all’esecuzione, per cui la Corte d’appello di Bari avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità dell’appello ex articolo 618 comma 2° Codice procedura civile.

Conclusione

In buona sostanza – così sovvengono da ultimo i giudizi di legittimità – l’appaltatore contro il capo della sentenza di I grado che aveva dichiarato nullo il precetto per mancanza di titolo esecutivo verso i condòmini avrebbe solo potuto proporre ricorso alla Cassazione per violazione di legge.

Viceversa, ritenendo erroneamente il vizio nell’alveo di una opposizione all’esecuzione, l’appaltatore proponeva appello e la Corte territoriale, ove si fosse avveduta dell’errata qualificazione dell’azione, avrebbe dovuto dichiarare improseguibile il giudizio, invece che accogliere l’azione di gravame. Tutto ciò perché – così chiosano gli ermellini – in quanto il capo della sentenza di primo grado relativo alla dichiarazione di nullità del precetto per la mancata notifica preventiva del titolo esecutivo ai condòmini, non era stato impugnato nell’unica sede possibile, ed era quindi passato in giudicato, precludendo quindi la proseguibilità del giudizio anche relativamente all’appello proposto contro la sentenza di primo grado per avere accolto l’opposizione all’esecuzione per mancanza di titolo esecutivo.

Il rilievo d’ufficio dell’improseguibilità del giudizio per giudicato interno ha così giustificato la compensazione delle spese processuali del giudizio di appello e del giudizio di legittimità. Spese patte e recupero del credito da iniziare ex novo.

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