Quando un immobile subisce dei danni dovuti ad infiltrazioni d’acqua – le quali possono aver compromesso anche solo alcune delle stanze dell’appartamento – è possibile domandare in pagamento due componenti del danno subito: quella patrimoniale e quella non patrimoniale. Come fare (?), lo dice la Corte di Cassazione nella Sentenza nr. 33439, pubblicata in data 17 dicembre 2019 (G.r. A. Scarpa)?
Esaminiamone la motivazione. E segnatamente.
Il duplice danno
La compressione o la limitazione del diritto di proprietà di un immobile, che sia causato dall’altrui fatto dannoso (nel caso in specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell’edificio condominiale) sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio.
Onere probatorio
In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell’immobile del cui godimento il proprietario è stato privato (cfr. ad esempio Cass. Sez. 2, 27/07/1988, n. 4779).
Prova concreta
Nondimeno, affermare la semplice “riduzione della possibilità d’uso dell’immobile … in ragione del disagio … patito per fatto ascrivibile al Condominio“, non è allegazione sufficiente per potersi riconoscere, in sede giudiziale, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
In altri termini, pur ove fosse da reputarsi provata la mancata utilizzabilità delle due stanze, essa non comporta automaticamente il risarcimento di alcun danno patrimoniale, né di alcun danno non patrimoniale correlato al disagio ed alla compromissione della vita quotidiana (ndr, se non effettivamente dimostrato).
Conclusione
La configurabilità di un danno non patrimoniale conseguente all’illecito per lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed al diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane – quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (cfr. Cass. Sez. U , 01/02/2017, n. 2611) – deve essere pienamente dimostrata, in giudizio, non a mezzo di mere presunzioni, ma con il sigillo di una vera e propria “prova”.
Be First to Comment