Nel caso in cui le griglie e le intercapedini siano coevi alla costruzione del fabbricato il condominio non è tenuto a pagare la Cosap. Lo dice la Cassazione con l’ordinanza numero 12760 del 13 maggio 2021 , cassando con rinvio una sentenza di merito che aveva deciso senza fare leva sul principio di cui sopra. Un tema affrontato di recente dalla stessa Cassazione , sotto il profilo di della disponibilitàa uso pubbblico di griglie insistenti su un marciapiede privato.
I motivi della decisione
I giudici di legittimità, in punto, argomentano affermando che se le grate o intercapedini esistevano già quando il condominio ha messo volontariamente (seppure non intenzionalmente), con carattere di continuità, il proprio bene (area perimetrale del condominio) a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pubblico di passaggio, il punto di vista giuridico da valorizzare è quello dell’ente locale, siccome il Comune aveva “ricevuto” il bene, assoggetto all’uso pubblico, così come esso si rinveniva.
La tolleranza del condominio al pubblico passaggio è ancorata a tali limiti, e, in quanto tale, non si presta ad alcuna rinuncia all’originaria facoltà del proprietario di godere di aerazione ed illuminazione per i propri locali sottostanti.Le grate e le intercapedini, inoltre, non tolgono nulla all’uso pubblico, essendosi la servitù, costituita con esse già presenti.
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