La sentenza 1456 del 15 aprile 2021 del Tar Lazio consente di comprendere meglio cosa si intende per «tolleranze di cantiere» o «costruttive» di cui all’articolo 34 bis del Testo unico dell’edilizia, a mente del quale: «il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo».
La vicenda
La causa prendeva mossa dall’impugnazione di un atto di diniego ad una Scia, rispetto la regolarizzazione di «lievi difformità» progettuali – per come definite – risalenti all’epoca di costruzione di un immobile, le quali avevano dato causa alla realizzazione di nuove superfici abitabili di 17,92 metri quadrati . Nello specifico veniva assunto che trattandosi di «tolleranze costruttive», contenute entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abitativo, da calcolarsi con riguardo alla superficie non del singolo appartamento, ma dell’intero fabbricato – Villino B (1.458,91 mq) -, le stesse potevano essere automaticamente sanate.Il ricorso, però, è stato respinto.
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