Le prerogative del responsabile della sicurezza: analisi di un caso specifico

Il responsabile dei lavori, a norma dell’articolo 89 del Testo unico sulla sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81 del 2008), è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Il ruolo poi del committente viene ricondotto a due regole fondamentali. Una è quella di scegliere l’affidatario «accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa»; l’altra è quella di «non ingerirsi nella esecuzione dei lavori» (Cassazione penale, 22095/2019 e 22096/2019).

Bagaglio professionale
Quanto al bagaglio professionale delle due figure, una attenta contestualizzazione si apprezza nei termini espressi dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui «le attività connesse alla sicurezza non possono essere efficacemente svolte se non si possiede una approfondita conoscenza delle problematiche connesse alla tipologia di opera da realizzare, alle tecnologie costruttive della stessa, agli specifici e spesso complessi mezzi d’opera. Il delicato aspetto della sicurezza dei cantieri, per l’alto prezzo che viene pagato con gli infortuni sul lavoro, impone l’applicazione di criteri rigidi di selezione degli operatori, secondo il possesso di elevata e specifica professionalità» (Consiglio di Stato 1208/2002).

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