l rapporto tra acquirente e venditore per il pagamento degli oneri condominiali gravanti sulla unità immobiliare oggetto di compravendita non è mai di semplice soluzione, specie ove sussistano delle pendenze economiche nei confronti del condominio creditore.
Si occupa di una singolare fattispecie il giudice di legittimità e, con l’ordinanza 11199 del 28 aprile 2021 , declina, in punto, due diversi aspetti: vale a dire quella sulla obbligazione legata alla cosa, da una parte, e quella personale tra i successori a titolo particolare sui diritti in capo l’unità immobiliare.
La norma
Quanto al primo aspetto il richiamo normativo reso non poteva che essere quello segnato dall’articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, seppure secondo l’impostazione anteriforma di cui alla legge 220 del 2012.L’articolo in considerazione precisa(va) che chi subentra nei diritti di un condòmino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.La disposizione, anche in forza della riforma del condominio del 2013, è funzionale a rafforzare il diritto del condominio-creditore per consentirgli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali.
…
Be First to Comment