LAIC si associa alla richiesta delle altre Associazioni di categoria finalizzate ad un intervento, da parte del Legislatore, volto a normare lo svolgimento delle assemblee di condominio in modalità telematica, ed in particolar modo in video conferenza.
Concordando con quanto affermato anche da Glauco Bisso, LAIC ritiene che il tragico momento che sta attraversando il nostro Paese possa tuttavia essere di insegnamento affinché, facendo buon governo dell’esperienza maturata, si introduca nel nostro ordinamento la possibilità di celebrare le assemblee di condominio on line e così consentire agli amministratori di condominio vedere discusso ed approvato il bilancio consuntivo ed il riparto preventivo, e così essere muniti di un titolo utile a reclamare il pagamento degli oneri condominiali, contrastando il fenomeno della morosità, che comprometterebbe gli impegni economici assunti dal condominio con i propri fornitori e conseguentemente il mantenimento delle utenze e l’erogazione dei servizi.
Come correttamente accennato anche dall’Avv. Rosario Dolce, le assemblee on line sono espressamente previste e regolamentate per le S.p.A. dall’art. 2370 Cod. Civ.; non v’è chi non veda che, essendo la gestione del condominio molto più snella di quella di una S.p.A., non v’è alcuna ragion d’essere per la quale in queste ultime si possano tenere le assemblee degli azionisti in forma telematica ed invece siano negate ai partecipanti al condominio.
Infine, cogliendo l’opportunità offerta dalla necessità della revisione normativa condominiale, LAIC ritiene utile integrare gli strumenti a disposizione dell’Assemblea con la previsione della modalità di “espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica” per coloro che non possono o non vogliono partecipare né fisicamente né virtualmente alla riunione: tale possibilità è già prevista per le S.p.A. dall’art. 2370 Cod. Civ. ed è presente anche in altri ordinamenti europei quali, per esempio, in quello francese, con la L. 10 giugno 1965 che regolamenta il condominio in Francia, ed altresì in quello svizzero. Tale modalità di espressione, analogicamente a quanto previsto per la materia societaria, comporterebbe la ricomprensione del votante “per corrispondenza o in via elettronica” tra i presenti, al pari dei condomini deleganti, con la conseguenza – e l’indubbio vantaggio – di far raggiungere più facilmente le maggioranze necessarie per le delibere da adottare sia per quelle costitutive, sia per quelle deliberative che richiedano una maggioranza qualificata.
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