La diversa ripartizione delle spese di rifacimento del cortile che copre i garage

In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di singoli condòmini, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall’articolo 1126 Codice civile, ma si deve, invece, procedere ad un’applicazione analogica dell’articolo 1125 Codice civile, a mente del quale: «Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto».

La pronuncia di legittimità
Ha confermato il principio la Cassazione con l’ordinanza 11462 del 30 aprile 2021 , con la quale stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, mentre accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa che si identifica con il pavimento del piano superiore a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione e pone a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto (in tal caso, sono stati richiamati i seguenti precedenti: Cassazione 18194/2005; Cassazione 10858/2010 , ordinanza 30935/2018).

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2021-05-04/la-diversa-ripartizione-spese-rifacimento-cortile-che-copre-garage-151047.php?uuid=AE2Yx0F

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