Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale – concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell’amministratore – di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota. Ribadisce il principio la Cassazione con la ordinanza 12626 del 12 maggio 2021 (richiamando, in punto, la sentenza numero 10934 del 2019 delle sezioni Unite).
La vicenda
Il caso da cui prende spunto la controversia riguarda la “difesa” giudiziaria di un lastrico solare a copertura di un fabbricato condominiale avvenuta in sede di appello, disposta da un condòmino (e non dall’amministratore).Il giudice di merito aveva bocciato la resistenza nel giudizio di secondo grado, da parte del condòmino, rilevando un difetto di legittimazione passiva, ai sensi dell’articolo 75, quarto comma Codice procedura civile, a mente del quale: «Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del Codice civile».
Va precisato che dottrina e giurisprudenza reputa l’indicazione data dall’ultimo comma dell’articolo in disamina non tassativa, ritenendo che il legislatore abbia voluto, in questo caso, ricomprendere tutti quegli enti privi di personalità giuridica ma al tempo stesso titolari di rapporti giuridici autonomi. Nel relativo ambito viene fatto rientrare anche l’istituto del condominio negli edifici, a fronte del richiamo portato all’articolo 1131 Codice civile, secondo il quale: «i condomini possono agire o essere convenuti in giudizio nella persona dell’amministratore».
…
Be First to Comment