Confermata la tesi di chi, come il sottoscritto -già in tempi non sospetti -, aveva manifestato più di un dubbio sulla compatibilità della professione di agente immobiliare (mediatore) con quella dell’amministratore di condominio, alla luce della novella apportata alla legge 3 maggio 2019, n. 37.
Ecco il link:
Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota pubblicata in data 22 maggio 2015 – su interpello dell’Associazione “Arco” (di riferimento del dott. Francesco Schena) [al quale va il merito di aver sensibilizzato l’Istituzione di riferimento sul problema] – ha offerto una sorta d’interpretazione autentica del disposto[1], ivi concludendo verso la permanenza della “…incompatibilità di detta attività professionale (mediatore immobiliare) con quella di amministratore condominiale…”.
L’incompatibilità anzidetta tra le due professioni si rileva, nello specifico, sia ove quella di amministratore condominiale venga intesa come professione intellettuale afferente al medesimo settore merceologico per cui viene esercitata la mediazione (rientrando, quindi, l’incompatibilità nell’ipotesi della sopracitata lettera c) ), sia ove venga considerato l’aspetto imprenditoriale di rappresentanza di beni afferenti al medesimo settore merceologico (rientrando, quindi, nell’ipotesi di incompatibilità della lettera a))”.
Non solo.
Il citato Dicastero rammenta la sussistenza di un conflitto di interesse tra le due figure professionali, laddove il mediatore immobiliare, da una parte, curi per il proprio cliente la vendita/acquisto di un immobile, e, dall’altra, (anche) per conto dello stesso, amministri e gestisca il condomìnio in cui è ubicato l’appartamento di che trattasi (lettera d)) .
Da ultimo -sempre in seno la nota in commento – si è colta l’occasione per ricordare che lo svolgimento di attività incompatibili con quella di agente di affari in mediazione di cui alla ridetta legge n. 39/1989 (rispetto quella dell’amministratore, per l’appunto) determina, da parte degli uffici camerali, l’avvio della procedura di inibizione allo svolgimento di quest’ultima e la conseguente inibizione alla stessa.
[1] «3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione, nonché con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».
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