I crediti vantati dall’amministratore nei confronti del Condominio si prescrivono entro cinque anni, dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario.
Tanto è quanto ha stabilito il Tribunale di Pavia con Sentenza n 467 del 2019, pubblicata in data 14 marzo 2019 (G.I. dott. Giorgio Mazzochi) richiamando un arresto del Tribunale di Milano risalente al 1990. E segnatamente: “Il diritto di credito per anticipazioni effettuate dall’amministratore per conto dell’amministratore non è soggetto al termine di prescrizione di cui all’articolo 2956, comma 2, codice civile, poiché l’attività di amministratore di condominio non può ricomprendersi tra le attività professionali in senso stretto, anche se svolta da chi ha la qualifica di iscritto in un albo professionale; detto diritto e, tuttavia, soggetto al termine di cui all’articolo 2948 comma 4 codice civile, in quanto è onere dell’amministratore sottoporre all’organo assembleare, all’inizio di ogni anno di gestione, il proprio rendiconto“.
In realtà, la questione sul termine per la perenzione del diritto all’esigibilità del compenso non è pacifica, anzi è assai dibattuta in giurisprudenza e si registrano orientamenti di segno contrario (vale a dire arresti che legittimano l’applicazione del termine breve).
Secondo il Tribunale di Torino, ad esempio, per i compensi dell’amministratore si applica il termine di cui all’art. 2956 c.c. n. 2(1), laddove stabilisce che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (cfr Sentenza del 12.07.2017, nr 3700).
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La norma introduce l’istituto della “prescrizione presuntiva”, secondo il quale determinati diritti si presumono estinti una volta che sia decorso un determinato lasso temporale alquanto breve. Non si tratta, quindi, di una vera e propria prescrizione ma di una presunzione di estinzione dei diritti, in quanto tale superabile con prova contraria e diretta.
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