La gestione della morosità nel caso di utenze condominiali (utenze aggregate, dotate di un unico misuratore) presenta alcuni profili di criticità nel settore idrico, richiedendo un intervento regolatorio che, da un lato, tuteli anche i soggetti sottesi all’utenza – in particolare quelli in effettivo stato di disagio economico sociale (contenendo i casi di sospensione di tali utenze) – e, dall’altro, prevenga comportamenti opportunistici dei medesimi soggetti.
Sulla base di tale premessa sono state pubblicate dall’ARERA le Direttive per il contenimento della Morosità nel Servizio Idrico Integrato 158-19.
Il documento si inserisce nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione 4 novembre 2016, 638/2016/R/IDR – con cui la massima Autorità del settore illustra gli orientamenti finali in relazione alle misure per il contenimento e la gestione della morosità nel settore del servizio idrico integrato.
Per quanto è dato rilevare in tale sede, con il documento 80/2018/R/IDR, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente aveva prospettato la possibilità per il gestore di procedere alla disalimentazione per morosità delle utenze condominiali solo ove non sia tecnicamente possibile limitare, sospendere o disattivare selettivamente la fornitura del singolo condomino moroso.
La proposta, tuttavia, non ha trovato il favore degli operatori, i quali, di contro, hanno cercato di proporre altri “meccanismi che rendano compatibile la parziarietà delle obbligazioni dei singoli condòmini con il sistema di responsabilità sussidiaria”.
L’Arera ha, dunque, proposto un soluzione equilibrata, mediana tra le due istanze.
Nello specifico, pur tenendo conto dei molteplici vincoli di natura tecnica e delle criticità rappresentate al riguardo dai vari soggetti coinvolti, la stessa authority riterrebbe necessario attribuire un ruolo attivo degli Enti di governo dell’ambito, al fine di richiedere al gestore di promuovere l’installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare con l’obiettivo finale di rendere l’utente più consapevole dei propri consumi e ridurre possibili effetti di free riding.
Quanto, più propriamente, al recupero del credito e all’interruzione del servizio sono stati tracciati due spunti, da sottoporre agli enti di gestore del Servizio Integrato Idrico, quali:
- Attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi: i) siano effettuati – entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora – in un’unica soluzione, ii) siano pari almeno alla metà dell’importo complessivo dovuto;
- Procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora – entro sei (6) mesi a far data dall’avvenuto pagamento parziale – non si provveda al saldo dell’importo dovuto.
Sulla scorta di tale premesse operative sono state, dunque, avviate le consultazioni tra i soggetti interessati al fine di convenire gli “orientamenti finali”. Staremo a vedere…

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