Abbattere un edificio esistente e realizzarne uno nuovo, sopra l’area di sedime in cui sorgeva, può incidere a fronte del rispetto delle distanze preesistenti con gli edifici limitrofi? Al quesito risponde la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 18221 del 2 settembre 2020, con la quale precisa sia gli aspetti sostanziali che processuali (onere della prova).
Differenza tra ristrutturazione e ricostruzione
Nell’ambito delle opere edilizie – anche alla luce dei criteri di cui all’articolo 31, primo comma lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 – è definita “ristrutturazione” ogni intervento che dispone modificazioni esclusivamente interne dell’immobile, lasciando inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura e la sagoma.
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