In giurisprudenza si distingue tra passaggio coattivo, cioè passaggio che può essere concesso su provvedimento del giudice a norma dell’articolo 1052 Codice civile, e passaggio necessario di cui all’articolo 1051 Codice civile. A specificarlo, ci ha pensato la Corte di Cassazione con la sentenza 18214 del 02 settembre 2020 , che esamina un caso posto al limite tra le due fattispecie, al fine del suo corretto inquadramento.
I differenti tipi di passaggio
Si verifica quando un terreno è circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica (si tratterebbe della interclusione assoluta) o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (in questo caso, saremmo dinanzi ad una interclusione relativa). Il “passaggio coattivo” può disporsi, invece, nella ipotesi in cui il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l’accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato (Cassazione 6184/1994 e 2270/1968). In questo caso, il diritto potestativo alla costituzione della servitù, per il fondo non intercluso, è ritenuto accoglibile dalla giurisprudenza in caso di inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria, oltre che nell’ipotesi dell’impossibilità di ampliamento di detto passaggio (Cassazione, 2515/2001; 12814/1997).
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