Servitù: il trasferimento di luogo andrà valutato dal giudice caso per caso

L’articolo 1065 Codice civile stabilisce che: «colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in modo tale da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente». Le motivazioni della disposizione si colgono nel criterio legale del minor aggravio per il fondo servente nel sopperire alle necessità di quello dominante.

No a duplicare l’onere al fondo servente
Non risulta, più che astrattamente, possibile consentire allora l’esercizio della stessa servitù di passaggio tra ordinario e straordinario, riconoscendo diversi passaggi a carico del fondo servente. Sulla scorta di tale ultimo assunto,i giudici di legittimità con l’ordinanza numero 17781 depositata in cancelleria in data 27 agosto 2020 hanno cassato con rinvio una sentenza di merito, con cui, invece, si duplicava l’onere a carico del fondo servente. Ecco, di seguito, una sintesi sulla motivazione espressa.

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2020-09-02/servitu-trasferimento-luogo-andra-valutato-giudice-caso-caso-201123.php?uuid=ADH9tom

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