Spese ordinarie appannaggio dell’usufruttuario, le straordinarie del nudo proprietario

La corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 11839 del 6 maggio scorso, affronta la questione relativa alla ripartizione delle spese condominiali tra nudo proprietario e usufruttuario. Nello specifico, il caso trattato, riguardava l’esame della domanda sul difetto di legittimazione passiva formulata dal nudo proprietario al cospetto della richiesta di pagamento delle spese di manutenzione della facciata – trattavasi di rifacimento degli intonaci e tinteggiatura – formulata dal condominio in sede di decreto ingiuntivo (e che, secondo il primo, dovevano imputarsi all’usufruttuario).

Le spese prima e post riforma
La decisione intrapresa non fa però riferimento all’articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, per come novellato dalla legge 220 del 2012, laddove precisa che «ll nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministratore condominiale». È dato supporre, quindi, che la fattispecie trattata si sia verificata prima del 2012, altrimenti sarebbe stata menzionata.La stessa giurisprudenza di merito, intervenuta dopo l’entrata in vigore della norma, ha precisato che «A seguito dell’entrata in vigore della legge 220/2012, recante normativa di riforma del condominio, avvenuta in data 18 giugno 2013, il nuovo dettato dell’articolo 67 delle disposizioni di attuazione al codice civile introduce per la prima volta nel nostro ordinamento il principio della solidarietà tra il nudo proprietario e l’usufruttuario per il pagamento di tutti i contributi dovuti per spese condominiali, sia per spese straordinarie che per quelle ordinarie». (Tribunale di Milano 25 gennaio 2018 numero 843).

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2021-05-25/spese-ordinarie-appannaggio-dell-usufruttuario-straordinarie-nudo-proprietario-145638.php?uuid=AEjlXoL

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