Le liti condominiali rientrano tra quelle per cui è obbligatorio il procedimento di mediazione (articolo 1 quater delle disposizioni di attuazione al Codice civile).
Il procedimento di mediazione, disciplinato dal Dlgs 4 marzo 2010 n° 28, dispone l’obbligo di farsi assistere da un avvocato, così precisa l’articolo 8 del testo normativo (« Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato»). Ma che succede se il condominio rifiuta di pagare il legale? Come recuperare i crediti professionali?
L’avvocato non pagato in fase conciliativa
Una possibile risposta la offre il Tribunale di Milano con ordinanza del 26 maggio 2021. Possibile, si dirà, perché il giudice meneghino ha dichiarato inammissibile il ricorso ex articolo 702 bis Codice di procedura civile formulato dal legale contro il condominio. Le ragioni? Semplicemente perché questo procedimento – che dà luogo ad una fase “speciale” disciplinata dagli articoli 3, 4 e 14 del Dlgs 150 del 2011- è vincolato al recupero dei crediti professionali maturati per la sola fase giudiziaria, e, in essa, non viene fatta rientrare quella della mediazione, ancorché obbligatoria.
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