“Mi hanno rovinato la vista”: quando il diritto al panorama non basta

di Rosario Dolce

Un’ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. IV civile, 4 luglio 2025, offre uno spunto significativo sia sul tema della servitù di panorama sia sui confini dell’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa ex art. 696-bis c.p.c.

Il Tribunale chiarisce, anzitutto, che non è sufficiente invocare in astratto un “diritto al panorama” o lamentare che una nuova opera abbia compromesso una veduta di particolare pregio. Quando la tutela viene prospettata in termini di servitù negativa, occorre individuare e allegare in modo concreto il titolo da cui quella servitù deriva. Nel caso esaminato, proprio l’assenza di una specifica ricostruzione del titolo – tanto più rilevante in un contesto urbano densamente edificato – ha impedito di ravvisare il necessario fumus boni iuris.

Altrettanto importante è il passaggio dedicato all’art. 696-bis c.p.c.: la sua finalità conciliativa non trasforma l’ATP in uno strumento esplorativo. La parte deve comunque formulare allegazioni serie e precise sul diritto, sulla responsabilità e sul danno; il CTU può accertare fatti tecnici e quantificare conseguenze economiche, ma non può essere chiamato a stabilire se il diritto stesso esista.

Il principio che emerge è quindi molto netto: prima viene il diritto, poi la tecnica. Non è possibile chiedere al consulente di accertare la legittimità urbanistica delle opere o il deprezzamento dell’immobile quando resta ancora da dimostrare il presupposto giuridico della pretesa, ossia l’esistenza e la lesione della servitù di panorama. Diversamente, l’ATP finirebbe per anticipare – o addirittura sostituire – il giudizio di merito su una questione eminentemente giuridica.

Una decisione, dunque, di particolare utilità pratica: l’ATP conciliativo può favorire la soluzione della controversia, ma non può colmare le lacune nella costruzione giuridica della domanda.

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