di Rosario Dolce
Quando inizia realmente a decorrere il termine di trenta giorni per impugnare una delibera condominiale da parte del condomino assente? A questo interrogativo risponde l’ordinanza n. 15567 del 21 maggio 2026, con la quale la Corte di cassazione chiarisce quali requisiti debba possedere la comunicazione del verbale affinché possa ritenersi perfezionata e produrre effetti sul piano decadenziale.
La decisione si inserisce nel dibattito concernente l’individuazione del dies a quo per l’impugnazione delle deliberazioni assembleari, esaminando il coordinamento tra l’art. 1137 c.c. e il principio della presunzione di conoscenza degli atti recettizi sancito dall’art. 1335 c.c. Particolare attenzione è riservata alle comunicazioni trasmesse mediante strumenti telematici e alla ripartizione dell’onere della prova in ordine all’effettiva ricezione del verbale assembleare.
Con una motivazione di particolare interesse, la Corte ribadisce che il semplice invio della comunicazione non è di per sé idoneo a determinare la decorrenza del termine decadenziale per l’impugnazione della delibera. A tal fine, è infatti necessario che risulti provata la riconducibilità dell’indirizzo telematico utilizzato al destinatario, non potendo operare la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c. in assenza di tale presupposto.
In ragione di ciò il termine per impugnare decorre solo dal momento in cui il condomino assente abbia acquisito la “compiuta conoscenza” del verbale, secondo il meccanismo presuntivo delineato dall’art. 1335 c.c., che presuppone però l’effettivo recapito della comunicazione ad un indirizzo certamente riferibile al destinatario.
La pronuncia assume particolare interesse perché applica tale principio al tema delle comunicazioni telematiche. Si è chiarito che “con l’invio a casella email ordinaria vengono a mancare tutti quei sistemi di corredo della certezza della comunicazione che consentono, pur se la mail non sia in concreto letta, di averne per verificati gli effetti legali per il solo fatto che essa sia pervenuta presso l’indirizzo di posta certificata del destinatario” e che la “ricevuta di avvenuta consegna, propria solo della regolare notifica a mezzo Pec, non (è) sostituibile, con validi effetti legali, da eventuali forme meno rigorose di analoga documentazione della posta mail ordinaria” (Cass. n. 35922 e n. 15345 del 2023; più di recente, Cass. n. 16399 del 18/06/2025).
Ora, nel caso esaminato il condominio aveva dedotto di avere trasmesso il verbale tramite posta elettronica; tuttavia, l’indirizzo utilizzato non risultava immediatamente riconducibile alla condomina destinataria e quest’ultima aveva contestato di aver mai ricevuto la comunicazione. In questo contesto, la Cassazione esclude che possa operare automaticamente la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., chiarendo che non è sufficiente il mero invio della comunicazione, ma occorre la prova del suo effettivo recapito ad un indirizzo certamente riferibile al destinatario.
Particolarmente significativo è il passaggio motivazionale in cui la Corte osserva che l’indirizzo e-mail utilizzato “non risulta ictu oculi immediatamente riferibile alla ricorrente (non essendo neppure composto dal nome e cognome della stessa)”, concludendo quindi che “non risulta dimostrato l’avvenuto recapito della comunicazione del verbale alla condomina assente, occorrente per individuare il dies a quo per l’impugnazione ai sensi dell’art. 1137 c.c.”.
La pronuncia conferma l’orientamento secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione della deliberazione assembleare, il condominio è tenuto a dimostrare non soltanto l’avvenuta spedizione della comunicazione, ma anche la sua effettiva pervenienza nella sfera di conoscibilità del destinatario. Tale principio assume particolare rilevanza nell’ambito delle comunicazioni telematiche, ove la mera allegazione dell’invio non consente di ritenere integrata la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. senza la preventiva prova della riferibilità dell’indirizzo utilizzato al condomino.
La decisione si segnala per la forte attenzione riservata alla tutela del diritto di impugnazione del condomino assente, escludendo che il termine decadenziale possa iniziare a decorrere sulla base di elementi indiziari insufficienti o di collegamenti meramente presunti tra il destinatario e il recapito elettronico impiegato per la trasmissione del verbale.
Riproduzione Riservata
Studiolegaledolcepalermo.it – avv. Rosario Dolce

Be First to Comment