Ricostruzione del balcone «per fatti concludenti»

La ricostruzione del balcone aggettante da parte del condominio è legittima se non adeguatamente e ritualmente contestata da parte del condòmino. Ciò è quanto emerge dalla lettura dellaordinanza 14140 del 24 maggio 2021 della Corte di Cassazione .
Il caso da cui si originava la lite è singolare. A seguito di una ordinanza sindacale un condominio, tramite la propria assemblea, decideva di approvare un progetto di lavori sulla facciata condominiale, il quale prevedeva, a fronte della riscontrata precarietà strutturale dei balconi aggettanti, la relativa ricostruzione (non manutenzione) con sagoma e forma diversa rispetto l’originaria.

Uno dei condòmini si avvede della portata dell’opera – secondo quanto riferito nel provvedimento in commento – solo a conclusione dei lavori, qui manifestando il proprio disappunto, svolgendo un’azione giudiziaria contro il condominio avente ad oggetto la richiesta di ripristino strutturale del manufatto, per come si rinveniva nello stato originario, e chiedendo il risarcimento del danno.

Le domande giudiziarie spiegate saranno, tuttavia, respinte dal giudice di merito (e parimenti dal giudice di legittimità per inammissibilità).Veniva rilevato, intanto, che il condòmino “riottoso” avesse condiviso l’approvazione del progetto esecutivo, nella misura in cui lo stesso non aveva espresso un voto contrario all’esecuzione dei lavori relativi ai balconi (ndr, “avendo il suo delegato dichiarato a verbale di non voler effettuare altri lavori se non quelli di cui al citato progetto”).

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2021-05-26/ricostruzione-balcone-per-fatti-concludenti-231623.php?uuid=AElyqBM

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