La parcella dell’ingegnere emessa per l’adeguamento del locale autorimessa alle normative antincendio va imputata a norma dell’articolo 1123, comma 2, Codice civile, cioè solamente ai condòmini che ne traggono utilità. Così ha stabilito il Tribunale di Pavia con sentenza 779 del 31 maggio 2021.
La vicenda
Il caso da cui discende la controversia è una impugnazione di delibera assembleare, con cui un condòmino, proprietario esclusivamente di un appartamento destinato a civile abitazione, lamentava l’invalidità della delibera con cui fosse stata disposta la nomina del tecnico per adeguare l’autorimessa alle norme antincendio e la condivisione delle spese conseguenti.Il condominio, costituendosi in giudizio, affermava, di contro, la perfetta legittimità della statuizione, nella misura in cui la stessa disponeva l’adozione degli accorgimenti tecnici per la tutela dell’area sia attivi che passivi; e, quindi, in quanto tali, a beneficio di tutto l’edificio condominiale.
Ai fini della decisione della controversia risultava dirimente accertare se, e in che misura, le attività professionali svolte dal tecnico, oggetto di approvazione con la citata delibera, e concernenti la pratica antincendio, siano andate a favore dell’intero condominio e quindi anche della condòmina che ha impugnato la deliberazione.Sotto tale profilo, veniva richiamata in sentenza una pronuncia della Cassazione secondo cui «il fatto poi che le opere poste in essere nei locali garage, oltre ad esplicare una funzione di prevenzione e di sicurezza a favore dei condòmini che utilizzano i garage, in quanto costituiscono un ostacolo alla diffusione degli incendi, indirettamente servano anche agli altri condòmini, non influisce sul criterio di ripartizione delle spese che l’articolo 1223 comma 2 Codice civile pone solo a carico di coloro che usano i locali fonte di pericolo» (Cassazione 7077/1995).
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