La corte di Cassazione, con l’ordinanza 10372 del 20 aprile 2021 , stabilisce che «ove un condòmino abbia chiesto la revisione delle tabelle millesimali, deducendo la divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella, spetta al giudice di verificare i valori di ciascuna delle unità immobiliari, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi, quali la superficie, l’altezza di piano, la luminosità, l’esposizione, incidenti sul valore effettivo di esse e, quindi, di adeguarvi le tabelle, eliminando le difformità riscontrate» (conformi Cassazione 11290 /2018; Cassazione 21950/2013; Cassazione 25790/2016).
I fatti
Il caso da cui prende spunto la controversia, seppure facente capo al precedente regime (cioè anteriforma del 2013), è utile riportarlo perché offre spunti interessanti da poter anche attualizzare, con le dovute accortezze.Il diritto spettante anche al singolo condòmino di chiedere la revisione delle tabelle millesimali, in base all’articolo 69 disposizione di attuazione al Codice civile, nella formulazione anteriore alla legge 220 del 2012 – attualmente è condizionato a tre ipotesi (ivi comprensiva a quella qui in disamina) – è, invero, subordinato all’esistenza di un errore genetico o di un’alterazione sopravvenuta del rapporto originario tra i valori delle singole unità immobiliari imputabile alle mutate condizioni dell’edificio.
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