Parziale sospensione della Ordinanza sindacale del Comune di Messina di cui al n 112 del 23 aprile 2019 (e di quella ad essa presupposta nr 85 del 2019), destinata a tutti gli amministratori condominiali operanti nel territorio per la regolamentazione della raccolta differenziata “porta a porta” all’interno dei Condomìni locali. Il TAR Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione terza) – Presidente, Estensore dott. Daniele Burzichelli -, con Ordinanza del 22 luglio accoglie, infatti, solo parte dei motivi di gravame spiegati dall’Anaci avverso il provvedimento comunale.
Per quel che più interessa – stante il riflesso generale che si può ricavare dal principio delibato – il provvedimento in disamina stabilisce che seppure la destinazione soggettiva dell’Ordinanza sindacale impugnata sia riconducibile al Condominio tout court, la stessa non può determinare alcun aggravio di responsabilità in capo l’amministratore di esso. Il servizio di raccolta differenziata, infatti, ricade sui singoli condòmini. In altri termini – come si legge in seno al provvedimento – <<la contestazione e la segnalazione cui si è fatto riferimento non possono riferirsi all’amministratore del condominio, ma devono riferirsi al condominio, nel senso che l’Amministrazione, pena la sussistenza del denunciato vizio di eccesso di potere, è tenuta a precisare che la contestazione e la segnalazione vengono solo materialmente consegnate all’amministratore del condominio perché egli possa rendere edotti i condomini delle loro responsabilità (mentre alcuna responsabilità può sorgere in capo all’amministratore del condominio per le inadempienze relative al non corretto conferimento dei rifiuti)>>.
Ergo, non spetta in alcun modo all’amministratore del condominio “il compito di provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente secondo le modalità previste dal calendari”, incombendo tale oneri sui condòmini, cioè sui titolari del rapporto di servizio.
Non si discorre in seno all’Ordinanza, invece, dei potenziali pregiudizi riconducibili alla “privacy” dei condòmini: considerata, da una parte, l’architettura dell’adempimento normativo (imposto, a questo punto, solo “nominativamente” in capo l’amministratore), e, dall’altra parte, la portata o ampiezza delle informazioni soggettive, di riconducibilità dei condòmini (o meglio gli utenti del servizio municipale), che si dovranno condividere con l’amministrazione comunale. Il tutto, chiaramente, in vista dell’elevazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli eventuali trasgressori.
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