L’articolo 66 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile disciplina le modalità di convocazione dell’assemblea dei condòmini. La norma, tuttavia, non parla del luogo , rimettendo, pertanto, la scelta alla discrezionalità dell’amministratore, a meno che sia il regolamento del condominio a dare indicazioni. Ancora una volta, quindi, l’amministratore, per non sbagliare, deve rifarsi alle sentenze (ultima è quella della Corte d’appello de L’Aquila 1531/2019 ).Limiti territoriali
Published Gennaio 16, 2020 by Avv. Rosario Dolce
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