Anche il condominio, insieme ai singoli condòmini, è in grado di esercitare l’azione revocatoria di cui all’articolo 2901 codice civile nei confronti del proprio debitore, anche se il credito vantato sia oggetto di contestazione e quindi sia qualificato come “litigioso” (Sentenza n. 125 pubblicata dalla Suprema Corte di Cassazione l’8 gennaio 2020).
Published Gennaio 16, 2020 by Avv. Rosario Dolce
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