Per il recupero crediti l’amministratore non può chiedere compensi extra

L’amministratore non può chiedere extra per l’attività di recupero dei crediti in sede stragiudiziale e l’assemblea non può deliberare la costituzione di fondi sprovvisti delladestinazione causale. Entrambi i principi sono stati espressi dal Tribunale di Roma con sentenza del 15 marzo 2022.

I fatti
La causa che origina la controversia riguarda l’impugnazione di una delibera assembleare con cui veniva approvato il rendiconto di esercizio. Il condòmino, con l’azione di gravame, a norma dell’articolo 1137 Codice civile, lamentava che riguardo la propria posizione contabile la stessa fosse stata incrementata di circa trentacinque euro a causa del compenso riservato all’amministratore per la relativa costituzione in mora in sede stragiudiziale. Il partecipante al condomino lamentava, inoltre, l’invalidità del deliberato nella misura in cui lo stesso disponeva la costituzione di un fondo cassa svincolato da alcuna destinazione specifica.

Il Tribunale di Roma, con questo provvedimento, accoglie entrambe le censure ritenendole perfettamente legittime.Quanto al primo punto – vale a dire quello dell’aggravio di spese in capo al moroso -a fronte dell’attività posta in essere dall’amministratore, il giudice capitolino ha ritenuto censurabile la relativa condotta, per quanto poi abbia avuto riflesso sul piano contabile con l’appostamento di un debito specifico in capo al condòmino e non nei confronti del condominio, in sede di rendicontazione.

Occhio alle spese extra
Le difese mosse in punto dal condominio sono risultate sprovviste di copertura probatorio e, ciò nonostante, quanto asserito verbalmente. Da quanto emerge dalla lettura del provvedimento in commento, invero, non risultava prodotto in giudizio né il “preventivo annuale” dell’amministratore di cui all’articolo 1129, comma 14, Codice civile (il quale prevedeva – oltre all’onorario fisso – voci di spesa extra, quali anche quelle in disamina), né la lettera di costituzione in mora per cui era stato richiesto il pagamento specifico.

La stessa sorte è toccata alla delibera che ha disposto la costituzione di un fondo cassa sganciato da una specifica destinazione causale (a cui il condominio aveva contrapposto giudizialmente, per legittimarne la costituzione, esigenze di liquidità di cassa).Nel qual caso, il decidente della capitale ha precisato che non risulta possibile dare luogo alla costituzione di fondi extra in sede condominiale, perché, in tal caso, si chiederebbe ai condòmini di contribuire per spese che non rientrano nell’ambito della conservazione delle parti comuni, di cui all’articolo 1118 Codice civile.

Conclusioni
E segnatamente: «La delibera istitutiva del fondo deve pertanto indicare la destinazione della provvista, ossia le finalità per le quali viene deciso l’accantonamento che può pertanto dirsi legittimamente costituito e deliberato solo nel caso in cui vengano indicate le finalità di utilizzo quali anche quella di remunerare servizi, opere o forniture e financo quella di affrontare necessità eccezionali o anche per sanare eventuali squilibri di bilancio».

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