Le sanzioni previste dal regolamento condominiale non possono superare i 200 euro, 800 per la recidiva

Per le infrazioni al regolamento condominiale non può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma superiore a 200,00 euro né l’applicazione della stessa con cadenza giornaliera in luogo dei limiti segnati dalla recidiva. A formulare il principio è il Tribunale di Monza con sentenza del 24 marzo 2022 che esamina un regolamento locale a fronte dei rumori molesti imputati ad un bar oltre le ore 24,00.

La vicenda
Il caso da cui sorgeva la controversia giuridica riguardava la contestazione mossa dal condominio al titolare di un esercizio commerciale a causa del mancato rispetto di un regolamento contrattuale – che prevedeva, tra le sue clausole, un orario di chiusura dell’attività (nella fattispecie un bar o un pub) entro le ore 24 di ciascun giorno settimanale – nonché l’accertamento della legittimità per la sanzione applicata al titolare dell’esercizio per ogni giorno di assunta accertata violazione del precetto, pari a 250,00 euro al giorno (quantificata complessivamente nella misura di 45.750,00 euro).

Il giudice brianzolo- a fronte di una causa anche più complessa per punti e difese rispetto quanto sopra riportato – ha respinto la domanda del condominio in quanto l’ha ritenuta sfornita di prova, se non illegittima e/o indebita per quanto richiesto in pagamento.In particolare, il decidente non ha ritenuto provata la circostanza che l’esercizio commerciale fosse aperto oltre il limite delle ore 24.00, ovvero il fatto che i rumori presenti dopo quell’ora, per come dimostrati anche mediante il ricorso ad una perizia tecnica dell’Arpa; fossero stati causati dallo stesso bar e non da terzi.

Il rumore prodotto quando il bar era chiuso
Infatti – così sovviene il decidente – un conto è l’orario di chiusura del bar, altro e diverso conto è il fatto che, oltre detto orario, anche a bar chiuso, gli avventori dell’esercizio (ovvero soggetti diversi) continuino a stazionare nello spazio antistante al bar, arrecando disturbo alla compagine condominiale per immissioni di rumore e/o tenendo condotte moleste.Infine, il decidente ha ritenuto illegittima la sanzione comminata dal condominio contro il titolare dell’esercizio commerciale per la violazione di due specifici profili, quali quelli appresso riportati:
1) essa superava il limite massimo fissato dall’articolo 70 disposizione di attuazione del Codice civile, determinato in «…una somma fino ad euro 200» (sul punto, Cassazione 10329/2008 );
2) l’articolo 70 citato – disposizione alla quale deve attribuirsi natura imperativa e, perciò, non derogabile – prevede in modo espresso l’istituto della recidiva (con applicazione di sanzione maggiorata «…fino ad euro 800»).In quanto tale, la pretesa del condominio di applicazione ripetuta della sanzione giornaliera per ciascuna (lamentata) infrazione della stessa norma regolamentare è stata tacciata di illegittimità per manifesto contrasto con la disciplina fissata dalla norma in disamina, anche per la reiterata infrazione.

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