Si definisce “mediazione” l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (articolo 1 del Decreto legislativo 28/2010).
In materia condominiale e in tema di diritti reali è obbligatorio il relativo esperimento, prima di adire un giudice, a norma dell’articolo 5 del citato testo normativo .Ma cosa succede se non ci si presenta?
La risposta è possibile trarla dall’articolo 8, comma 4 Bis, a mente del quale: <<Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio>>.
Orbene, fa applicazione pratica di tale disposto il Tribunale di Genova con la Sentenza nr 774 del 15 marzo 2018, affermando che la sanzione quivi prevista si applica a tutte le parti reticenti, anche se abbiano la medesima posizione processuale.
La Sentenza
Con provvedimento emesso in corso di causa – cioè prima dell’emissione della sentenza definitiva – il giudice ligure ha comminato, per ciascuno dei convenuti – in un giudizio avente ad oggetto questioni inerenti “diritti reali” -, la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria pari all’importo del contributo unificato, per non aver preso parte alla procedura di mediazione obbligatoria senza addurre giustificato motivo.
I predetti convenuti hanno contestato, in sede di precisazione delle conclusioni, la misura della sanzione stabilita, sostenendo che essa avrebbe natura solidale tra le parti in quanto costituirebbero unico centro di interessi.
Tale doglianza è stata però ritenuta infondata.
Secondo il decidente la circostanza che i convenuti si siano affidati tutti ad una medesima difesa attiene unicamente ad una scelta di opportunità dei medesimi, che nulla ha a che vedere con l’autonoma posizione di ciascuna parte nel presente giudizio.
A tal uopo, viene richiamato l’art. 8 comma 4 bis Decreto legislativo n. 28 del 2010, laddove stabilisce che “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio“.
La sanzione prevista, pertanto, è stata comminata a ciascuna parte singolarmente considerata, in quanto si è costituita in giudizio senza aver preso parte ingiustificatamente al procedimento di mediazione, a nulla rilevando l’eventuale comunanza di interessi delle parti in causa, ove queste siano una pluralità.
Tale conclusione, peraltro, è stata ritenuta coerente alla natura sanzionatoria del provvedimento. Infine, è stato osservato – sempre in sentenza – che la norma in disamina non determina la fase nella quale debba provvedere all’applicazione della sanzione e prescinde dall’esito dello stesso giudizio.
La giurisprudenza di legittimità
Il fatto trattato ci permette di riflettere, più ampiamente, sulle conseguenze giuridiche che discendono in capo alle parti processuali, in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
In particolare, con riferimento ad ipotesi di “giurisdizione condizionata” – qual è quella in esame- la giurisprudenza di legittimità ha affermato il “principio secondo il quale le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso non estensivo” (Corte Cost. 403/07; Cass. 967/04) e, anzi, “devono essere interpretate in senso restrittivo” (Cass. 26560/2014), “dovendo limitarsene l’operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato” (Cass. 6130/2011).
La Cassazione ha, poi, precisato che “l’improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale” “dev’essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell’improcedibilità”, ragion per cui l’improcedibilità non può operare in difetto di espressa previsione legislativa (Cass. 20975/17) che, nel caso di specie, manca.
Infatti, l’ipotesi di mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione è disciplinata da una norma specifica: l’art. 8, co. 4 bis, Dlgs 28/10 che prevede, come conseguenza dell’assenza delle parti, l’applicazione di una sanzione pecuniaria e la rilevanza di tale comportamento ex art. 116 c.p.c.
Improcedibilità per l’attore?
Per contro, nulla viene riportato in ordine all’improcedibilità dell’azione. O meglio: qualcosa, sul punto, implicitamente la norma dice. Si prevede, infatti, che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione è valutabile ex art. 116 c.p.c.
Da tanto viene ricavato il principio per cui nel caso in cui la parte non partecipi alla mediazione, il processo andrà avanti e dovrà concludersi con una pronuncia di merito, nell’ambito del quale l’assenza dell’attore o del convenuto sarà valutabile come argomento di prova contro l’assente.
In altri termini, posto che la norma non distingue a seconda che sia assente l’attore o il convenuto, la conclusione che si può trarre sul punto è quella per cui le sanzioni di cui all’articolo 8 non si cumula con quella dell’improcedibilità (in punto, si cfr Tribunale Savona, 19 Ottobre 2018. Est. Pelosi contra Tribunale Roma, 20.12.2018).
Mediazione analoga, quanto agli effetti, alla “negoziazione assistita”
L’epilogo a cui si è qui giunti troverebbe supporto anche nel caso in cui si volesse comparare l’istituto della mediazione con quello della “negoziazione assistita”. Invero, l’art. 3 del Dlgs 132/14, disciplinando l’invito obbligatorio alla stipula di una “convenzione di negoziazione assistita” dagli avvocati, fra le parti di una controversia rientrante nel novero di quelle assoggettate a tale (nuova) ipotesi di improcedibilità della domanda giudiziale, stabilisce, al comma 2, che “Quando l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l’invito non è seguito da adesione, è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a)“.
Conclusione
Alla fine di tale ragionamento si è in grado di concludere verso una soluzione che prediliga la salvezza dell’azione in sè, per cui l’assenza della parte, quand’anche essa sia attrice, all’incontro di mediazione disposto ex art. 5 Dlgs 28/10, dovrebbe essere punita a norma del Dlgs 28/10, con la sanzione di cui al citato articolo 8, comma IV bis, e non con quella della improcedibilità.
https://www.condominioweb.com/sanzione-prevista-nel-procedimento-di-mediazione.15492
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