La notifica di un atto indirizzato al Condominio, qualora non avvenga nelle mani dell’amministratore,può essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (ad es. la portineria) idonei, come tali, a configurare un ufficio dell’amministratore.
Certamente, non può essere fatta a mani di un condòmino, legittimandone la ricezione quale domiciliatario della compagine condominiale.
Sulla scorta di tale assunto, il Tribunale di Roma, con Sentenza 04 settembre 2018 ha respinto l’opposizione formulata da un condòmino, avverso il decreto ingiuntivo e l’atto di precetto, ricevuti nella predetta qualità (o meglio quale domiciliatario del Condominio), in quanto lo stesso è stato ritenuto carente di legittimazione ad impugnare.
Il caso. La società Beta srl ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma l’ingiunzione di pagamento a carico del Condominio Gamma per la somma di Euro 23.062,40, oltre interessi e spese processuali, quale debito residuo portato dalle fatture relative ad un servizio di disinfestazione reso in un’area comune ai condòmini.
Il decreto ingiuntivo emesso in data 20/09/2013 con il n. 18864/13, munito di clausola di provvisoria esecuzione, è stato notificato in data 14/11/2013 unitamente all’atto di precetto al Condominio Gamma, presso la residenza di un condòmino.
Quest’ultimo ha proposto opposizione avverso l’atto di precetto e il contestuale decreto ingiuntivo.
L’opponente ha dedotto, tra le tante eccezioni sollevate:
- il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il precetto e il decreto ingiuntivo erano stati a lui notificati come se fosse l’amministratore del Condominio, incarico che, invece, era ricoperto da otto anni dal sig.Tizio;
- l’omessa, irregolare o inefficace notifica effettuata presso un soggetto ed un luogo estranei all’amministrazione condominiale.
La Sentenza. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, nel giudizio d’opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta (Cass. Ordinanza n. 15567 del 13/06/2018; Cass. 18.4.2004 n. 16069).
L’opposizione non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase, del tutto eventuale, del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore.
La Suprema Corte ha anche chiarito che “la notificazione del decreto ingiuntivo a persona diversa da quella contro la quale è stato emesso non è idonea a fare assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di intimato e, quindi, di legittimato a proporre l’opposizione, quando sulla base del decreto ingiuntivo non sia ravvisabile un pregiudizio del terzo tale da far sorgere un suo interesse giuridico all’opposizione” (così Cass 16/04/1983 n. 2637).
In particolare è stato affermato che il soggetto indicato come rappresentante di una società nel decreto ingiuntivo emesso contro di questa, e che contesta di rivestire tale qualità, non può proporre opposizione “iure proprio” (Cass. 08/09/1997 n. 8731).
Pertanto, solo il Condominio Gamma ingiunto (o meglio l’amministratore p.t..) poteva opporsi e non anche il condòmino che ebbe a ricevere la notifica dei titoli: in quanto, quest’ultimo, non può vantare, nel giudizio in questione, alcuna legittimazione attiva “iure proprio”, neanche per contestare la qualità di legale rappresentante dell’ente ingiunto.
Non è, infatti, ravvisabile un pregiudizio dell’odierno opponente tale da far sorgere un suo interesse giuridico all’opposizione. Né può trovare applicazione il principio in base al quale, essendo il Condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta rispetto a quella dei suoi partecipanti, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario non priverebbe i singoli condomini di agire per tutelare i diritti connessi alla loro partecipazione, perché tale principio trova amplia applicazione solo in materia di controversie aventi ad oggetto azioni reali, che possono incidere sul diritto pro-quota che compete a ciascun condomino sulle parti comuni o su quello esclusivo sulla singola unità immobiliare, ma, al contrario, non può trovare applicazione nelle controversie, aventi ad oggetto la gestione di un servizio comune (cfr. ancora Cassazione. Ordinanza n. 15567 del 13/06/2018).
Conclusione. Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio è stato emesso a carico del Condominio Gamma ed è stato poi notificato, unitamente al precetto, ad un condòmino, indicato, a ben vedere, non già quale amministratore ma soltanto quale domiciliatario del citato Condominio (in sentenza, si fa riferimento alla locuzione utilizzata nella relata di notifica quale “c/o”, laddove rivolta all’ufficiale giudiziario).In quanto tale la notifica non potrebbe dirsi perfezionata, da cui – anche per tale ragione – la carenza dell’interesse ad agire anche in capo al condòmino che ebbe a ricevere il provvedimento e il precetto.
Fonte https://www.condominioweb.com/notifica-decreto-ingiuntivo.15190#ixzz5X87quXLm
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