Le parti comuni o le loro porzioni annesse alla proprietà privata (come, per esempio, una parte di un volume tecnico) non si possono vendere senza il consenso di tutti i condòmini, pena la nullità del contratto di compravendita in favore di terzi. Lo precisa la Cassazione (sentenza 9361/2021).
Il caso da cui prende spunto la controversia è un edificio costruito da alcuni fratelli e in proprietà indivisa degli stessi. In particolare, con la vendita di un’unità immobiliare ubicata all’interno del fabbricato in favore di una sorella, si era omesso di considerare che, a partire da tale momento storico, nasceva il condominio nell’edificio.
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