La stipula del contratto di locazione in forma verbale e la connessa mancata registrazione sono da ritenersi causa di nullità (solo) relativa, come tale azionabile solo dal conduttore, non anche dal locatore, né rilevabile d’ufficio dal giudice.
Il principio appena esposto si trae dallasentenza n 9475 del 9 aprile 2021 della Corte di Cassazione, Sezione terza civile.
La modifica normativa
La modifica introdotta dall’articolo 1, comma 59, legge n. 208 del 2015 interviene a poco più di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 18214 del 17 settembre 2015, la quale aveva affermato, innovando il precedente orientamento, il carattere assoluto della nullità per difetto di forma.
Le Sezioni Unite
Secondo le Sezioni Unite la prescrizione della forma scritta è volta “essenzialmente a tutelare l’interesse (pubblicistico) alla trasparenza del mercato delle locazioni in funzione dell’esigenza di un più penetrante controllo fiscale, esigenza avvertita in modo significativo in un settore dove, … a causa della precedente disciplina dirigistica, il fenomeno dell’evasione era divenuto inarginabile”. Le Sezioni Unite, nello stesso provvedimento, avevano però individuato una eccezione a tale regola per il caso in cui la mancanza della forma scritta fosse stata “pretesa” da parte del locatore.
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