È diffamazione aggravata scrivere che il consuntivo condominiale è falso e farlo leggere in pubblico

Il condòmino che spedisce una missiva contenente contestazioni offensive alla reputazione dell’amministratore, con l’invito a divulgarne il contenuto in sede assembleare e di allegarla al verbale, commette il reato di diffamazione aggravata. La Cassazione, sezione penale, con sentenza 147 del 5 gennaio 2021 conferma l’assunto, seppure indirettamente, respingendo, per motivi processuali, il ricorso del condòmino.

Il riferimento codicistico
La norma di riferimento è l’articolo 595 Codice penale, a mente del quale: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro».

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2021-01-07/e-diffamazione-aggravata-scrivere-che-consuntivo-condominiale-e-falso-e-farlo-leggere-pubblico-185230.php?uuid=ADs2wCCB

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