Le sezioni unite della Cassazione nella sentenza 14 dicembre 2020 numero 28387 enunciano, a norma dell’articolo 363 Codice procedura civile, il seguente principio di diritto: «nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione di pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi, determina, in forza dell’articolo 2878 Codice civile, numero 7, l’estinzione dei medesimi vincoli, di cui il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all’esecuzione a norma dell’articolo 617 Codice procedura civile»
Il procedimento esecutivo
A tal riguardo la Corte ha precisato che il processo esecutivo, benché servente al giudizio di cognizione, è retto da principi processuali non immediatamente sovrapponibili, tanto da essere ontologicamente e morfologicamente ad esso non assimilabile.Il processo esecutivo non è un giudizio: esso è volto ad assicurare unilateralmente il soddisfacimento delle ragioni del creditore munito di titolo. Il processo esecutivo fa salve le contestazioni nella diversa sede contenziosa, laddove ancora possibili (la cui autonomia ed insopprimibile diversità è stata posta in luce dalla stessa Corte costituzionale – ordinanza 497 del 2002 – nel momento in cui ha sottolineato che non il processo ma solo l’opposizione formale, regolata dagli articoli 617 e 618 Codice procedura civile, integra, pur senza assurgere ad impugnazione in senso tecnico, un processo a cognizione piena, nel contraddittorio delle parti, sulle cui domande ed eccezioni deve in ogni caso pronunciarsi).
…
Be First to Comment