I cortili condominiali sono spesso “ornati” anche di pali utili al passaggio di cavi telefonici o elettrici. Talvolta, l’allocazione di questi oggetti ostacola la libera fruibilità delle parti comuni (come il passaggio delle auto) e occorre ovviare ma, in tal caso, non si può prescindere dall’applicare la corretta disciplina speciale. Il Tribunale di Palermo, con apposita sentenza (numero 3268/ 2023), definisce una lite tra un condominio locale e l’operatore telefonico titolare del palo, che subordinava la rimozione e l’allocazione altrove dietro pagamento di un preventivo. Esaminiamo nel dettaglio la vicenda.
Il passaggio di fili o cavi con o senza appoggio
La disciplina applicabile a questo caso si rintraccia nel decreto legislativo numero 259/2003, contenente il Codice delle comunicazioni elettroniche, a norma della quale occorre fare una distinzione tra la fattispecie del passaggio nella proprietà privata di fili o cavi senza appoggio e quella del passaggio con appoggio di fili, cavi e impianti.
Nel primo caso (passaggio di fili o cavi senza appoggio) occorre fare riferimento alla previsione dell’articolo 91 rubricato «limitazioni legali della proprietà», che dispone che il passaggio può avvenire «anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto» (comma 1). E aggiunge: «Il proprietario o il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini» (comma 2).
Nel secondo caso, invece (quando, cioè, si tratta di fili o cavi con appoggio, quindi anche sostenuti da pali), occorre fare riferimento alla previsione portata dall’articolo 92, rubricato «servitù», che prevede che il passaggio, in mancanza del consenso del proprietario, sia imposto ai sensi del Dpr numero 327/2001 con un provvedimento autoritativo. Resta tuttavia ferma la possibilità che, al di fuori del procedimento amministrativo citato, intervenga con il proprietario un atto di costituzione di servitù volontaria.
Sempre con riguardo alla servitù per il passaggio di cavi e fili con appoggio (autoritativamente imposta o volontariamente costituita dalle parti), il successivo comma 7 del citato articolo 92 prevede espressamente che «il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione o il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù».
continua
Be First to Comment