Il geometra non ha diritto al compenso per il compimento di attività professionale riservata dalla legge agli ingegneri o agli architetti. Questo in estrema sinesi il nocciolo della Ordinanza resa dalla Corte di Cassazione Civile con il numero 29227 del 12 novembre 2019.
Il caso da cui prende spunto la vicenda riguarda una ingiunzione di pagamento rivolta al Condominio da parte di un geometra, il quale lamentava la mancata corresponsione di circa cinquantamila euro per l’attività compiuta in tema di progettazione per un intervento di risanamento statico e funzionale del fabbricato condominiale, a seguito del sima del 1980.
Il Condominio, avverso la superiore richiesta pecuniaria, ha opposto la non debenza della somma, a causa della nullità del contratto d’opera professionale di cui all’articolo 1418 codice civile. Il motivo eccepito riguardava, per l’appunto, l’esorbitanza dalla competenza tecnica riconosciuta ai geometri per legge, in tema di uso del cemento armato, a fronte di quanto effettivamente compiuto.
La causa, secondo tale portata, è giunta avanti alla Corte di Cassazione. La quale, intanto, ha richiamato i presupposti normativi di riferimento (crf, articolo 16 del Regio Decreto n.274 dell’ 11 febbraio del 1929; articolo 1 del Regio Decreto 2229 del 1939; Decreto legislativo n.212 del 2010; articolo 2 della legge n.1086/1971; articolo 17 della legge n. 64/1974), siccome ha ritenuto che il complessivo quadro regolamentare delinei un sistema che esclude l’abilitazione dei geometri alla attività di redazione dei “progetti di massima”, richiedenti l’impiego di strutture in cemento armato, e non ammette eccezioni di sorta (come il concetto di “modesta costruzione civile”).
La pregnanza di tale criterio distintivo – così continua il provvedimento – è tale che qualifica il vizio come in sè insanabile. Vale a dire, neppure l’eventuale intervento nella fase esecutiva o di direzione dei lavori di un professionista di categoria – a ciò abilitato – può sanare la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d’opera professionale di progettazione sottoscritto da un geometra, al di fuori dei casi di sua competenza (in punto, si confrontino Cassazione Civile 19292/2009; id. 17028/2006);
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