La deliberazione dell’assemblea dei condòmini, adottata con la maggioranza prevista dall’articolo 1136 secondo comma c.c., può legittimamente disporre il riparto delle spese di conservazione delle parti comuni anche secondo un criterio difforme da quello previsto dalle tabelle millesimali in vigore.
La Corte di Cassazione con l’assunto di cui sopra – declinato in seno alla Ordinanza Num. 30392 del 21 novembre 2019 – ribadisce il principio, posto dalle relative Sezioni Unite, secondo cui “In tema di condominio, l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art.1136 secondo comma c.c.” (Cass. Sez.U, Sentenza n.18477 del 09/08/2010, Rv.614401, successivamente confermata da Cass. Sez.2, Sentenza n.21950 del 25/09/2013, Rv.629208 e Cass. Sez.2, Ordinanza n.27159 del 25/10/2018, Rv.650789)
Altro discorso è valutare se le nuove carature millesimali determinino la violazione del rapporto di proporzionalità tra le unità immobiliari ubicate all’interno del fabbricato condominiale, di cui discorre l’articolo 1123 comma uno codice civile.
Ma di ciò non se ne parla nel provvedimento in esame, né, in quelli richiamati…
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