La corte di Cassazione, nell’ordinanza 21533 del 7 ottobre 2020 , ritorna sui poteri di rappresentanza processuale dell’amministratore, in tema di opposizione all’esecuzione di terzo (articolo 619 Codice procedura civile), ed esprime il seguente principio di diritto: «In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condòmini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condòmini su cose o parti dell’edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l’amministratore è autonomamente legittimato ai sensi dell’articolo 1130, numero 4, Codice civile) possono essere esperite dall’amministratore solo previa delibera dell’assemblea, a norma dell’articolo 1131, comma primo, Codice civile, adottata con la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1135 Codice civile […]».
Published Ottobre 26, 2020 by Avv. Rosario Dolce
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