Deve risultare da una clausola degli atti di divisione o vendita la servitù per padre di famiglia

La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia richiede, notoriamente, che i fondi dominante e servente siano originariamente in proprietà di un unico titolare; non solo, la stessa richiede che l’originario titolare abbia creato, prima della divisione o della vendita, una relazione oggettiva di asservimento, lasciando poi immutato lo stato di fatto. Il diritto sorge – in tal caso – allorquando i fondi cessano di appartenere ad un unico proprietario, se questi nulla abbia disposto relativamente alla servitù.

La contraria manifestazione di volontà alla costituzione del peso reale può, invece, rinvenirsi sia tramite una clausola (contenuta in seno gli atti di divisione o vendita) che escluda espressamente il sorgere del diritto, sia tramite qualsiasi altra pattuizione, il cui contenuto risulti incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto (Cassazione, 4872/2018; 13534/2011; 6520/2008).La sussistenza di un’eventuale disposizione incompatibile è poi rimessa all’accertamento del giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione, se correttamente motivata.

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2020-10-05/deve-risultare-una-clausola-atti-divisione-o-vendita-servitu-padre-famiglia-214549.php?uuid=ADH3dot

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