Le spese condominiali e i rapporti tra compratore, venditore e condominio

Le spese condominiali si distinguono tra quelle necessarie alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune, ovvero volte ad impedire o riparare un deterioramento, e spese attinenti a lavori che consistano in un’innovazione o che comunque comportino, per loro particolarità e consistenza, un onere rilevante e mediamente superiore a quello inerente alla ordinarietà.

La differenza tra queste due categorie, non è solo nominativa. Le due tipologie di spese hanno, infatti, diversi momenti in cui diventano esigibili; determinare il momento esatto per chiederne contezza al condòmino è di fondamentale importanza per comprendere, in caso di compravendita di un’unità immobiliare, a chi spetti pagare e in quale misura. La Cassazione con la ordinanza del 09 ottobre 2020 numero 21860 definisce proprio un caso limite, pur facendo riferimento all’articolo 63 delle disposizioni di attuazione Codice civile di vecchio conio (cioè nella versione anteriforma del 2013, che è poi quella equivalente all’attuale quarto comma della stessa disposizione).

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2020-10-12/le-spese-condominiali-e-rapporti-compratore-venditore-e-condominio-182451.php?uuid=ADgVvdv

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