Come sappiamo l’accesso al superbonus può avvenire a condizione che l’immobile interessato all’intervento non presente abusi edilizi.
Ma cosa si intende per abuso?
Proviamo, brevemente, a tracciarne i rilievi essenziali secondo le previsioni del D.P.R. 380/2001, il “Testo Unico in materia Edilizia”.
Intanto, iniziamo col dire che per abuso edilizio si suole intende la difformità tra ciò che viene costruito e quanto è autorizzato (o autorizzabile).In quanto tale, l’“abuso” può essere di tre tipi: – totale, quando la costruzione è stata realizzata in assenza di alcun titolo abitativo, quindi in assenza di alcuna conformità di sorta;- sostanziale, se le caratteristiche o la destinazione d’uso della costruzione realizzata sono diverse rispetto quelle oggetto del permesso, ovvero contengano delle variazione essenziali; – e, infine, minore, quando l’intervento risulta difforme da quello del progetto ma non ne scalfisce gli elementi essenziali.

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