Condominio minimo: per la nomina dell’amministratore necessaria l’unanimità

La Cassazione con l’ordinanza 16377 del 30 luglio 2020 esprime, in tema di condominio “minimo” e nomina dell’amministratore, il seguente principio di diritto: «nell’ipotesi di condominio costituito da soli due condòmini, seppur titolari di quote diseguali, dove si debba procedere all’approvazione di deliberazioni che – come quella di nomina dell’amministratore – richiedono comunque, sotto il profilo dell’elemento personale, l’approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex articolo 1136, comma 2, Codice civile, la valida espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i condòmini e la decisione “unanime”, non potendosi ricorre al criterio maggioritari».

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2020-09-23/condominio-minimo-la-nomina-dell-amministratore-necessaria-l-unanimita-173408.php?uuid=ADQxOFr

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