Valida se c’è il consenso l’assemblea con avviso di convocazione via mail

Il Tribunale di Monza con sentenza del 3 marzo 2022 stabilisce che sia possibile per l’amministratore del condominio – a cui fa capo il potere di convocazione – trasmettere l’avviso di convocazione all’assemblea dei condòmini anche via mail, nel caso di autorizzazione preliminare, con conseguente ribaltamento dell’onere probatorio in sede processuale ove venga contestata la ricezione.

I fatti
Il caso da cui si originava la controversia constava di un’azione di impugnazione a norma dell’articolo 1137 Codice civile. Il condòmino – o meglio, l’ avente diritto stando all’articolo 1136, ultimo comma, Codice civile – lamentava di (non) aver ricevuto l’avviso di convocazione a mezzo mail.Il giudice brianzolo respingeva l’azione di impugnazione, giustificando il proprio convincimento in ragione alla portata del registro anagrafe condòmini di cui all’articolo 1130, numero 6 Codice civile, seppure lo stesso non ne faceva espressa menzione all’interno del provvedimento in commento.

L’assenso ed il ribaltamento del rischio
A convincere il giudice della bontà della propria decisione è stata, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra l’attore (che aveva impugnato la delibera) e l’amministratore, con cui il primo espressamente autorizzava il secondo ad utilizzare la propria mail, per di più in via esclusiva, per «tutte le future comunicazioni e documentazioni» condominiali.

In questo caso – soggiunge il decidente – si ribalta il rischio, in quanto ove, per qualsivoglia ragione succeda, come è successo nel caso trattato, di non ricevere per tempo l’avviso: «…una tale circostanza non sarebbe comunque imputabile all’amministratore il quale ha semplicemente aderito ad una richiesta specifica effettuatagli dalla stessa condomina che, almeno sulla scorta di quanto emergente dagli atti, non parrebbe mai essere stata espressamente revocata».La delibera è salva, dunque, e ciò nonostante l’amministratore non sia stato in grado di provare l’effettiva ricezione dell’avviso di convocazione diretto nei confronti del citato condòmino, «…avendo la stessa attrice con la propria richiesta mai formalmente revocata (o, quantomeno, in giudizio non v’è prova di ciò) accettato il rischio di un omesso recapito (per qualsivoglia ragione o causa) degli avvisi a sé formalmente diretti o indirizzati […]».

Le modalità di invio dell’avviso di convocazione
Per mera completezza argomentativa va menzionato l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, il quale disciplina le modalità attraverso cui è possibile spedire l’avviso di convocazione dell’assemblea dei condòmini, qui precisando che esso deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.

La norma, peraltro, ai sensi dell’articolo 72 delle disposizioni di attuazione al Codice civile è tra le disposizioni non derogabili all’autonomia privata. L’interpretazione “estensiva” offerta dal giudice brianzolo alla norma “assesta”, dunque, un orientamento giurisprudenziale (Corte d’Appello Brescia 03 gennaio 2019) a cui fa da contraltare un altro ancora che conclude, invece, verso l’inderogabilità della norma in questione (tra le tante, Tribunale di Sulmona 243 del 3 dicembre 2020; Tribunale di Roma 29 gennaio 2019 e 21 maggio 2018).

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