Amministratore libero dal rendiconto in emergenza Covid: non è motivo di revoca

In stato di emergenza Covid l’amministratore non è tenuto a presentare i rendiconti di gestione. Il Tribunale di Palermo con il decreto dell’8 marzo 2022 consolida l’orientamento, offrendo una compiuta argomentazione delle ragioni per cui anche la presentazione del “conto” del 2019 si sottrae all’obbligo previsto dall’articolo 1130 numero 10 Codice civile. Esaminiamo nel dettaglio il provvedimento.

La vicenda
Il procedimento di revoca di cui all’articolo 1129 Codice civile era stato intentato da un condòmino contro il proprio amministratore reo di non aver presentato il conto di gestione, non solo per l’esercizio 2020 (coperto dalla norma eccezionale – articolo 63 bis della legge 126/2020 – entrata in vigore nel mese di agosto), ma anche per il 2019, lamentando, in tal caso, che il provvedimento che ha disposto la sospensione non avrebbe efficacia retroattiva.L’azione, tuttavia, è stata respinta.

Il Collegio siciliano, pur riconoscendo che il contesto in cui si è consumata la mancata convocazione dell’assemblea condominiale per l’approvazione del rendiconto del 2019, consente di concludere che la fattispecie prevista dall’articolo 1129, comma 12 numero 1, è stata, di fatto, con riferimento alla previsione dell’articolo 1130 numero 10 Codice civile integrata, ha ritenuto che non possa considerarsi colpevole la condotta dell’amministratore.

Il riferimento normativo
In tal senso, per fondare e argomentare la decisione assunta, è stato richiamato – dopo essersi premesso anche sulla videoconferenza – l’articolo 91, comma 1, decreto Legge 17 marzo 2020, numero 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, numero 27 (il quale ha aggiunto all’articolo 3 del decreto legge numero 6 del 2020 il comma 6 bis), a mente del quale: «Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».

La norma speciale è stata così elevata ad una “regola di giudizio”, che nel caso di specie ha consentito al decidente collegiale di escludere la responsabilità soggettiva dell’amministratore: «che non può essere revocato sol perché ha precauzionalmente ritardato la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale del 2019, senza arrecare alcun danno effettivo e senza venire meno agli obblighi di trasparente redazione del rendiconto stesso» (visto che, ad ogni modo, la tenuta della contabilità era preesistente).

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