Qual è la differenza tra innovazioni di cui all’articolo 1120 Codice civile, le modificazioni apportate dal singolo condomino autorizzabili secondo i termini e le condizioni dell’articolo 1102 Codice civile e gli interventi di cui alle sopraelevazioni disciplinate dall’articolo 1127 Codice civile? La domanda non è peregrina. La realtà “fattuale”, che supera l’immaginazione “giuridica”, ci prospetta infatti un caso in cui non risultato agevole distinguere le diverse fattispecie. Il valore dell‘Ordinanza nr 11490 del 16 giugno 2020 della Corte di Cassazione (relatore Antonio Scarpa) tocca proprio questi aspetti.
La costruzione sopra il terrazzo
La vicenda consta della realizzazione di un’opera sulla terrazza a livello posta nella sommità del fabbricato condominiale: la quale in sé ha comportato – per come si apprende dal tenore del provvedimento –, dietro anche preventiva deliberazione dell’assemblea dei condòmini, la realizzazione di un nuovo volume tecnico in uno alla modificazione e al contestuale innalzamento del torrino ascensore limitrofo.
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